Il Ministero dell’Agricoltura ha confermato anche per l’annualità 2019 le deroghe alle fermentazioni fuori periodo vendemmiale, previste dall’articolo 10 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.
In particolare si ricorda quanto segue:
- per i vini a Denominazione di origine o Indicazione geografica che prevedono nei propri disciplinari le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrappressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019;
- per il vino a Denominazione di origine protetta Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2019;
- per i vini senza Denominazione di origine o Indicazione geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.
Fonte: MIPAAFT