Ai fini del corretta disposizione fiscale dell’attività di vendita di un prodotto agricolo “sottoposto a cottura”, occorre dapprima stabilire se il prodotto in oggetto possa rientrare, una volta cotto, nella tassazione prevista dall’art. 32 del TUIR.

Inoltre, per quanto concerne il processo di cottura, non essendo ancora chiara la normativa, bisogna far riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate 44/E/2004, la quale chiarisce che, un prodotto può considerarsi agricolo solo

entro la prima trasformazione. La cottura è da considerarsi, invece, come una

seconda trasformazione e, conseguentemente, esclude il prodotto dalla tassazione

catastale.