Si ricorda che come dettato nell’articolo 13 Testo Unico n. 238/16, la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale, ovvero trenta giorni a partire dal 31 dicembre.
Se le vinacce fossero ottenute in un periodo successivo a tale scadenza, queste devono essere smaltite entro trenta giorni dal loro ottenimento.
La detenzione delle fecce, invece, è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dal
loro ottenimento. Per i produttori di quantitativi inferiori ai 1000 ettolitri il termine è prorogato a novanta giorni.