E’ stata approvata il 21 dicembre dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, la delibera che stabilisce le indicazioni operative per l’approvazione ed esecuzione dei piani di contenimento numerico del cinghiale nei casi in cui non esistano metodi ecologici efficaci o perseguibili per tenerne sotto controllo la proliferazione.

La delibera dà sistematicità, in coerenza con la legislazione regionale e nazionale sulla caccia, alle norme per affrontare il problema della proliferazione dei cinghiali e dei danni da essa prodotti. – specifica l’assessore regionale Giorgio Ferrero – Con questo provvedimento le Province e la Città metropolitano vedono ulteriormente chiariti gli strumenti che hanno a disposizione per il loro controllo, compresi gli interventi dei proprietari o conduttori dei fondi. Molto importante è anche la collaborazione con l’Istituto zooprofilattico, necessario per definire misure di prevenzione e controllo della stessa fauna senza ricorrere all’abbattimento, ad esempio attraverso la sterilizzazione. Il provvedimento fornisce dunque elementi importanti per rafforzare e attuare una reale prevenzione e un forte controllo, convinti come siamo da tempo della necessità di interventi che da un lato tutelino l’ambiente e la fauna, dall’altro garantiscano le attività dell’uomo e la sua stessa sicurezza durante gli spostamenti”.

La delibera approvata prevede:

  • di avviare con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, progetti finalizzati a definire lo sviluppo condiviso di misure di prevenzione e controllo demografico delle popolazioni della fauna selvatica, ad esempio la sterilizzazione.
  • viene regolamentato l’intervento dei proprietari e dei conduttori dei fondi danneggiati dai cinghiali. Nel caso in cui gli interventi di urgenza richiesti alle Province o alla Città metropolitana non siano attivati entro 48 ore dalla segnalazione o non comportino la eliminazione del danneggiamento alle colture, i proprietari o conduttori dei fondi interessati, previa comunicazione nei tempi e nei modi stabiliti dal servizio competente della Provincia e dalla Città Metropolitana, d’intesa con le Organizzazioni professionali agricole, possono svolgere direttamente nelle 72 ore successive alla comunicazione operazioni di contenimento mediante abbattimento, il cui risultato deve essere inderogabilmente trasmesso alla Provincia e alla Città Metropolitana entro le 48 ore successive.
  • di stabilire che nell’attività di prevenzione e controllo, nel riconoscimento delle speseper la prevenzione dei danni saranno da contemplare, oltre a quelle sostenute dalle imprese agricole, anche quelle assunte dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino per la medesima finalità, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
  • di approvare le indicazioni operative quale strumento di supporto per le Province e la Città Metropolitana di Torino, anche nella stesura o nell’aggiornamento dei piani di loro competenza nell’attività di controllo del cinghiale, con particolare riferimento all’attività di controllo in capo ai proprietari o conduttori di fondi.

 

Fonte: Regione Piemonte