Con la Circolare n. 12874 del 28/02/2023 Agea ha fissato i requisiti richiesti agli agricoltori in attività ai fini dell’accesso alle misure di sostegno e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il requisito di agricoltore in attività, costituisce condizione di ammissibilità imprescindibile per l’ottenimento dei contributi unionali.

Il requisito di agricoltore in attività costituisce, altresì, condizione di ammissibilità per l’ottenimento dei pagamenti per talune misure dello sviluppo rurale, come disciplinate dal Piano Strategico Nazionale e dalle competenti Autorità di gestione. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, il requisito di agricoltore in attività deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto e mantenuto fino al termine dell’anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all’intervento richiesto.

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola e che soddisfano almeno una delle fattispecie indicate ai successivi punti:

  1. ai sensi dell’art. 4, comma 2, del 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori che in riferimento all’anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a € 5.000, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.
  2. ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, gli agricoltori che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva”, o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto

b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri:

c) nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

d) per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; – nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un amministratore, che sia anche socio, è in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

e) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale

3. possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA.

Verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività

La verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività in capo al richiedente l’aiuto è eseguita, ove possibile e salvo le precisazioni sottostanti, in via informatica da AGEA Coordinamento utilizzando i dati informatizzati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Si rammenta che l’agricoltore, anche mediante il CAA al quale ha conferito mandato, ha l’onere di prendere cognizione dell’esito della verifica del requisito presente nel proprio fascicolo aziendale informatizzato e di attivarsi, se necessario, per presentare la documentazione comprovante il possesso del requisito al competente Organismo pagatore.

In ordine ai requisiti, ai fini della verifica del possesso del requisito di agricoltore in attività, nella circolare vengono specificate le condizioni per cui si deve trovare l’agricoltore perché possa essere considerato in possesso del requisito.

Per maggiori approfondimenti si consiglia la lettura della circolare di Agea.