Si informa che con il decreto ministeriale n. 6706 del 23 novembre 2017, concernente: “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10 comma 4, deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite fino al 30 giugno 2018 per:

–          Vini a DO e IG con menzione tradizionale: Vin santo, passito, Vendemmia tardiva, da uve appassite o stramature

–          M.p.f. con una sovrappressione > 1 bar

–          Vini senza IG ottenuti da uve appassite e uve stramature, nonché per quei vini vinificati in anfore di terracotta.

e fino al 31 agosto 2018 per i vini a DOP Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona”.