Trasmetto in allegato una Circolare del MIPAAF, avente ad oggetto l’etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e dei succhi d’uva, ed alcuni chiarimenti in merito all’uso del nome di varietà di vite.

In particolare, nella Circolare in oggetto:

Con riferimento ai prodotti vitivinicoli aromatizzati – di cui al Reg. (UE) n. 251/2014 – il Mipaaf propone di consentire l’utilizzo in etichetta dei nomi di varietà di vite elencati nell’Allegato 4 del DM 13 agosto 2012 (c.d. varietali), nonché di quelli contenuti nell’allegato 3 del medesimo Decreto.

Aprendo a quest’ultimo elenco, tuttavia, bisogna tener presente che vitigni come Moscato, Malvasia, Trebbiano, ecc., il cui uso è effettivamente oggi consentito per l’etichettatura di vini spumanti senza DO o IG, potrebbero figurare anche sull’etichetta di prodotti vitivinicoli aromatizzati.

La valutazione da effettuare è se sia opportuno limitare la possibilità di etichettatura ai 7 c.d. varietali (di cui all’All. 4), oppure se consentire anche l’uso di quelli di cui all’All. 3.

Le stesse disposizioni vengono proposte per l’indicazione del nome delle varietà di vite nell’etichettatura dei succhi d’uva.

Infine, la Circolare specifica che l’indicazione in etichetta del nome di una varietà di vite nei prodotti vitivinicoli aromatizzati e nei succhi d’uva sarà possibile se gli stessi, siano ottenuti dal 100% del vitigno che si intende indicare.

Allegati:

  • Circolare del MIPAAF – Indicazione Nome di vitigno prodotti aromatizzati e succhi del 10.07.2017;
  • Decreto_13_08_2012_Etichettatura_Testo_Consolidato_lug_2014.

Allegato 1 Flash news 3A del 01.09.2017

Allegato 2 Flash news 3A del 01.09.2017