L’utilizzazione agronomica dei reflui provenienti da acque di vegetazione o da reflui derivanti dalle industri agroalimentari può essere realizzata solo nei casi e secondo le procedure previste dall’articolo 112 del D.L. 152/2006.
I reflui individuati e utilizzabili a fini irrigui sono:
- Gli effluenti di allevamento;
- Le acque di vegetazione dei frantoi oleari (in base alla legge 574/96 e dal D.L. 152/2006);
- le acque reflue provenienti dalle aziende che praticano selvicoltura, coltivazione di terreni con eventuale trasformazione o valorizzazione delle produzioni aziendali;
- acque reflue provenienti da piccole imprese agroalimentari, come aziende casearie, vitivinicole, ortofrutticole con volumi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e con una quantità di azoto non superiore a 1000 kg/anno.
La distribuzione in campo assume il valore di “utilizzazione agronomica” solamente se è finalizzata a fertilizzare, ammendare o irrigare/fertirrigare. Le epoche e le modalità di spandimento sono stabilite da specifiche normative e possono variare in base a eventuali disposizioni regionali.
Per lo spandimento di reflui zootecnici resta valido il limite di azoto organico distribuibile in zone ZVN (Zone Vulnerabili Nitrati), che corrisponde a 170 Kg di N/ha/anno. Le dosi di effluente e l’eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici devono essere giustificati da un apposito Piano di Utilizzazione Agronomica, che deve essere redatto secondo le disposizioni normative.
Per le acque reflue provenienti dalle industrie agroalimentari, la dose massime distribuibile ad ettaro non deve essere superiore a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Devono inoltre essere considerate le caratteristiche chimico-fisiche del terreno ed eventuali restrizioni applicative regionali.